Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute di addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL;
- IVA.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Fonti: Informativa SEAC n. 122 del 16 marzo 2020