IL Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022.
Condizioni per l’accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale, nel mese di novembre 2022, non eccedente l’importo di 1.538 euro.
Analogamente a quanto accaduto per l’indennità una tantum di 200 euro erogata lo scorso mese di luglio, anche per l’indennità una tantum di 150 euro da corrispondere a novembre, i datori di lavoro provvederanno al recupero del relativo credito attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall’INPS.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (e, dunque, con imponibile previdenziale azzerato).
Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1 dell’art. 18 si fa riferimento alla “retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”.
Lo stesso comma 1, art. 18 dispone, inoltre, che l’indennità una tantum di 150 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16.
Nello specifico, ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta
di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1);
che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).
L’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre,
non ècedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per maggiori dettagli e per casi specifici, lo Studio Palmitessa è a vostra completa disposizione.