Il D. Lgs. n. 22/2015 all’art. 9 si occupa della compatibilità e della cumulabilità della NASpI con un rapporto di lavoro subordinato.
Se il lavoratore, mentre sta beneficiando della NASpI, instaura un rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuale superiore ad € 8.000,00 decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non superi i sei mesi; in tal caso la prestazione è sospesa d’ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro e i contributi versati durante la sospensione sono utili per il calcolo della misura e della durata della NASpI.
Se il lavoratore, mentre sta beneficiando della NASpI, instaura un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale inferiore ad € 8.000,00 ha diritto al mantenimento della prestazione in misura ridotta; ciò a condizione che comunichi entro un mese all’INPS l’inizio dell’attività e il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha fatto sorgere il diritto alla NASpI, e non presenti rispetto al precedente rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; anche in questo caso i contributi versati durante la sospensione sono utili per il calcolo della misura e della durata della NASpI.
La Circolare n. 94/2015 ha puntualizzato che in caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro ha durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione, mentre se il rapporto ha durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Fonti: D. Lgs. n. 22/2015, Circolare Inps n. 94/2015, IPSOA Manuali “Amministrazione del personale” 2017