La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9268 del 3 aprile 2019, sancisce il principio secondo cui la gravidanza insorta durante il periodo di preavviso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo non fa scattare la tutela prevista dal Decreto Legislativo 11/04/06, n. 198, art. 54.
Il licenziamento, infatti, essendo un atto unilaterale recettizio si perfeziona nel momento in cui il lavoratore ne viene a conoscenza pertanto all’atto della consegna della lettera di licenziamento o all’atto della ricezione della raccomandata. Lo stato della lavoratrice, pertanto, va congelato al momento in cui la stessa viene a conoscenza del licenziamento mediante atto scritto ancorchè venga previsto il periodo di preavviso lavorato.
Se durante tale periodo, comunque successivo alla comunicazione di licenziamento ricevuta dalla lavoratrice, dovesse intervenire una gravidanza, l’unico effetto che potrebbe produrre sarebbe la temporanea sospensione del rapporto di lavoro e quindi del preavviso ex art. 2110 C.C. per tutta la durata della gravidanza. In alternativa il rimanente periodo di preavviso potrebbe essere monetizzato con l’indennità sostitutiva dello stesso anticipando la data di risoluzione del rapporto di lavoro.