Decreto Rilancio: novità in materia di CIGO, FIS e CIGD

  1. Durata massima del trattamento di integrazione salariale (CIGO), dell’assegno ordinario (FIS), della cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “emergenza Covid-19”:– 9 settimane per periodi dal 23/02/2020 al 31/08/2020
    – ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per chi ha già usufruito integralmente delle prime 9 settimane
    – 4 settimane per periodi dal 01/09/2020 al 31/10/2020
    – 4 settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, spettacolo
  2. Modificata la data alla quale i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO), dell’assegno ordinario (FIS) e della cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “emergenza Covid-19”: non più 23 febbraio 2020, ma 25 marzo 2020.

Fonte: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

 

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