Conferme e novità per l’accesso al lavoro.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 18 del 4 marzo 2022, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 1/2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Il provvedimento in questione è in vigore dal 9 marzo 2022 e conferma l’obbligo vaccinazione over 50 fino al 15 giugno 2022.
Conferma la validità illimitata dei green pass rilasciati a seguito di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario o di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario; − prevede la possibilità di rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria.
OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50
Il DL n. 1/2022 ha introdotto a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’Ue e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età.
A partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori over 50 di possesso del c.d. Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Entrambe le disposizioni producono i loro effetti fino al 15 giugno 2022.
SOSPENSIONE DEL LAVORATORE PRIVO DI CERTIFICAZIONE VERDE
Com’è noto, le imprese possono sospendere i lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19, o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
La Legge di conversione introduce la seguente precisazione: “È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione”.
DURATA DI VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI
La Legge n. 18/2022 conferma la validità illimitata della certificazione verde COVID-19 (senza necessità di ulteriori dosi di richiamo) rilasciata a seguito di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (ossia in caso di somministrazione della terza dose) oppure a seguito di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo.
Nel primo caso, la certificazione ha validità a partire dalla somministrazione della dose di vaccino e nel secondo caso dall’avvenuta guarigione
La Legge n. 18/2022 precisa che, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 (di cui al comma 2, lettera c -bis), che ha validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Viene altresì confermata l’applicazione delle disposizioni sull’auto sorveglianza anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
Lo Studio Associato Palmitessa resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.