Detassazione lavoro notturno e festivo settore turistico-alberghiero.
L’agenzia delle entrate, con la risoluzione n°51 del 9 agosto 2023, rende nota l’istituzione del codice tributo 1702 che i datori di lavoro dovranno utilizzare nel modello F24 per il recupero delle somme erogate in busta paga ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, a titolo di trattamento integrativo speciale previsto dall’articolo 39-bis del Decreto Lavoro, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 e pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
In sede di conversione in legge del Decreto Lavoro è stato inserito l’art. 39-bis che introduce:
- per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023,
- a favore dei lavoratori del comparto del turismo, con un reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2022, non superiore a euro 40.000 € il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2022 (non superiore a euro 40.000 €) e compensa il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione.
Con la Risoluzione n. 51/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per consentire al sostituto d’imposta il recupero delle somme erogate in busta paga, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D.lgs n° 241/1997 (pertanto tramite la c.d compensazione “orizzontale” ovvero l’esposizione di un codice tributo a credito sul modello F24), è istituito il seguente codici tributo:
- “1702“, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39 bis del dl. 4 maggio 2023, n° 48.
Con riferimento alle modalità di compilazione del modello. F24, il codice tributo 1702 deve essere esposto nella sezione “Erario”
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA“.
L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che, ai sensi dell’art.37 comma 49 bis del Dl n°223/2006, i modelli F24 contenenti i codici tributo sopra riportati possono essere presentati esclusivamente in modalità telematica, tramite gli appositi servizi, e che l’utilizzo in compensazione non necessita della presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Lo Studio Palmitessa resta a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.