Dopo 9 mesi dall’entrata in vigore, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative relative all’esonero contributivo di 12 mesi, previsto dall’art. 1, c. 137 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità
La L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. L’esonero contributivo non può essere applicato alle lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.
L’incentivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, pertanto, è applicabile a:
1)contratti a tempo indeterminato:
2)contratti a termine
3)full time o part time.
4)apprendistato (di qualsiasi tipologia);
5)contratti di lavoro domestico;
6)contratti di lavoro intermittente;
7)rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ex L. 142/2001;
8)lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Nulla dice l’INPS, ma si deve ritenere che la disposizione di favore non possa essere in alcun modo fruita dal padre lavoratore, anche qualora fruisca del congedo di paternità alternativo previsto dall’art. 28 del d.lgs. 151/2001.
La disposizione è vincolata alla fruizione del congedo di maternità ma anche alla condizione di essere lavoratrice madre.
Da ultimo è bene evidenziare che, ai fini dell’applicazione del beneficio, è tuttavia necessario che il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro avvenga in ogni caso entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
In merito al quantum dell’agevolazione, risultano particolarmente importanti le indicazioni da parte dell’INPS relativamente al coordinamento con altre agevolazioni.
A tale riguardo, L’INPS precisa che il beneficio in parola è cumulabile:
1)con gli esoneri contributivi previsti a favore del datore di lavoro (es. per assunzioni agevolate);
2)con l’esonero di 0,8 punti percentuali di cui all’art. 1, co. 121 della L. 234/2021
3)con l’ulteriore incremento di esonero previsto per i periodi di paga da luglio a dicembre 2022 nella misura di 1,2 punti percentuali di cui all’art. 20 del D.L. 115/2022.
In merito al cumulo con quest’ultimi esoneri, l’INPS precisa che, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in commento e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potranno essere operate le ulteriori riduzioni di 0,8 e di 1,2 punti percentuali.
La riduzione della contribuzione a carico della lavoratrice e/o l’eventuale restituzione di contribuzione relativa ai periodi pregressi sarà operata direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Tale operazione, tuttavia, non è automatica ma richiede l’inoltro di una istanza all’INPS da parte dei datori di lavoro.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni .