Licenziamenti:
il vincolo fiduciario può essere leso anche da comportamenti extralavorativi.
La corte d’appello di Catanzaro (sentenza del 1° marzo 2022) si è espressa, in riferimento al licenziamento di un operatore dei servizi di raccolta rifiuti per possesso illegale di due pistole con matricola abrasa, scatole con munizioni e una carabina ad aria compressa provento di una rapina, con i seguenti principi.
“Comportamenti extralavorativi in contrasto con fondamentali principi etici e sintomatici di un possibile collegamento con ambienti delinquenziali sono idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.
Non è dirimente che le condotte estranee alla sfera lavorativa abbiano effettivamente compromesso la funzionalità del rapporto di lavoro, perché il dato decisivo è la potenziale attitudine a pregiudicare la correttezza del lavoratore sui futuri adempimenti connessi al rapporto.”
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che l’unico dato certo fosse costituito dall’incauto acquisto della carabina.
La Corte si muove nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui gli accertamenti istruttori desunti da un procedimento penale possono essere autonomamente valutati dal giudice del lavoro, prescindendo tali apprezzamenti dall’esito del giudizio penale
La corte d’appello di Catanzaro ha concluso per: “ la legittimità del licenziamento disciplinare, rimarcando che la potenzialità lesiva delle azioni extralavorative del dipendente esprimeva riflessi negativi sull’immagine del datore di lavoro e integrava gli estremi della lesione irreparabile del vincolo fiduciario”.
Lo Studio Palmitessa resta a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.