Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

La Legge n. 215/2021 ha introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di preventiva comunicazione per l’impiego dei lavoratori autonomi occasionali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

I committenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (in ragione del luogo dove si svolge la prestazione) l’impiego dei lavoratori autonomi occasionali, ad esclusione delle attività autonome esercitate in maniera abituale e in regime IVA.

TEMPISTICHE

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Invio di una email ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato Territoriale, con i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
  • l’opera o il servizio;
  • ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.

Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale che si svolgono nella Città Metropolitana di Venezia si deve compilare il modello pdf messo a disposizione dall’Ispettorato del Lavoro di Venezia, reperibile al seguente link

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/venezia/venezia/Documents/modello-comunicazione-lavoratori-occasionali-ITL-Venezia.pdf

e inviarlo all’indirizzo di posta ordinaria ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it indicando la data di inizio e l’arco temporale della prestazione nel corpo dell’email.

Per le prestazioni che si svolgono in luogo diverso dalla Città Metropolitana di Venezia, prendere contatto con il nostro Studio per individuare la casella di posta elettronica a cui mandare la comunicazione e l’eventuale modello compilabile predisposto dall’Ispettorato Territoriale competente.

SANZIONI

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

Fonti: Decreto Legge n. 146/2021; Legge n. 215/2021; Nota INL n. 29/2022; Nota ITL di Venezia n. 844/2022

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