Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Nei contratti di appalto, subappalto o affidamento caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, a partire dal 2020 viene introdotto un sistema di controllo del corretto versamento delle ritenute fiscali effettuate dagli appaltatori e subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Il committente che affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00 deve richiedere all’impresa appaltatrice di produrre, entro 5 giorni successivi al versamento, copia del pagamento delle ritenute Irpef effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori impegnati nell’attività appaltata.

In caso di inottemperanza da parte dell’impresa appaltatrice, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa stessa.

Sono previste sanzioni anche a carico del committente inottemperante.

Si pregano le aziende interessate di richiedere ulteriori informazioni al nostro studio circa la documentazione completa che le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici dovranno inviare ai committenti entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute.

 

Fonti: Decreto Fiscale 2020, art. 4; Percorso aggiornamento lavoro IPSOA 2019/2020

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