Dal 1° gennaio 2020 non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4,00 se resa in forma cartacea (non più € 5,29) e € 8,00 se resa in forma elettronica (buoni pasto elettronici, non più € 7,00).
È confermata la non imponibilità per le somministrazioni di vitto:
- da parte del datore di lavoro;
- in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro;
- gestite da terzi.
È confermata la non imponibilità per le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.
Fonti: Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; Circolare SEAC Informativa n. 1 del 2 gennaio 2019