Il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore dipendente del settore privato per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è utilizzabile:
- nella misura di 7 giorni, anche non continuativi,
- entro 5 mesi dalla nascita, dall’ingresso del minore in famiglia o dall’ingresso in Italia in caso di adozione internazionale.
Per il lavoratore padre è possibile fruire anche del congedo facoltativo nella misura di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media giornaliera.
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio sia facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.
In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un giorno equivalente a quello fruito dal padre. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.
Fonti: Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; Circolare SEAC Informativa n. 8 dell’8 gennaio 2020