- I datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori dipendenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, il prospetto di paga in cui devono essere indicati tutti gli elementi che compongono la retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute.
- Le buste paga sottoscritte dal lavoratore per ricevuta, costituiscono prova solo della loro effettiva consegna, ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro.
Fonti: Corte di Cassazione, ordinanza n. 21699 del 6.09.2018