Le nuove disposizioni si applicano:
- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame (14 luglio 2018)
- ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi alla data del 31 ottobre 2018 (regime transitorio)
Proroga: modifica consensuale del contratto di lavoro in corso mediante la quale le parti spostano in avanti il termine precedentemente fissato per la scadenza
Rinnovo: consiste nella stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato dopo che il precedente è scaduto (si tratta in realtà di un nuovo contratto).
Apposizione del termine e durata massima
- non superiore a 12 mesi: in tal caso il contratto sarà “acausale”
- non superiore a 24 mesi: solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. - La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 24 mesi (fatte salve le diverse disposizioni dei C.C.N.L. ed escluse le attività stagionali).
- Qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Proroghe e rinnovi
- Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze, ma tale disciplina riguarderà le proroghe e i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.
- Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla decorrenza della quinta proroga.
Decadenza e tutele
- L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Incremento contribuzione contratto a termine
- Contribuzione addizionale per le prestazioni di lavoro a termine già in vigore: 1,4%
- Lo stesso sarà incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Fonti: Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito in Legge; Informativa SEAC n. 287 del 8 agosto 2018; Guida al Lavoro del Sole 24 Ore n. 31 del 27 agosto 2018