- Sono state modificate le mensilità relative all’indennità di licenziamento per le aziende con più di 15 dipendenti.
- In tutti i casi in cui non sia accertata giudizialmente la totale insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento, ma lo stesso risulti ugualmente non assistito dagli estremi necessari, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
- Inoltre, vengono modificati i limiti minimi e massimi per l’indennizzo previsto in caso di offerta di conciliazione, che passa da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 27.
Fonti: Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito in Legge; Informativa SEAC n. 287 del 8 agosto 2018