L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota del 16/07/2018 ha precisato che la norma sull’erogazione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti obbligatoriamente non in contanti (pena la sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro) non è obbligatoria per gli anticipi di cassa relativi a spese che i dipendenti si trovano a sostenere nell’interesse dell’azienda e per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Si tratta ad es. dei rimborsi spese nell’ambito di una trasferta come vitto e alloggio o rimborsi spese di viaggio che possono continuare ad essere anticipati in contanti.