Si rendono note le prime novità inerenti i contratti a termine contenute nel c.d. “Decreto Dignità”, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Seguirà nuovo articolo dopo la pubblicazione in Gazzetta per eventuali aggiornamenti.
- Al contratto a termine “acausale” può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
- Al contratto può essere apposto un termine superiore, comunque non oltre 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, e per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; - Il rinnovo del contratto è possibile esclusivamente in presenza di almeno una delle condizioni esposte al punto 2.
- Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza delle esigenze di cui al punto 2.
- Numero massimo di proroghe: 4.
- Termine di impugnazione del contratto: aumentato da 120 a 180 giorni.
- Le presenti disposizioni si applicano anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso.
- Indennità licenziamento ingiustificato: non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
- Contributi INPS in aumento del 0,5% ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato.
Trattandosi di un Decreto Legge, entrerà in vigore dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per essere poi convertito in Legge entro 60 giorni.