Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato e nelle ipotesi di regime di part – time, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al 30% del monte ore di alternanza previste.

La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250,00 su base annua. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili stanziate.

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO

Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% del monte ore di alternanza previste dal corso di studi.

  • Istituti tecnici professionali (previste 400 ore totali di alternanza scuola lavoro): sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno a 120 ore.
  • Licei (previste 200 ore totali di alternanza scuola lavoro): sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno a 60 ore.
  • Percorsi di istruzione e formazione professionale – IEFP (previste 990 ore totali): sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno a 297 ore.
  • Istituti tecnici superiori – ITS (previste 600 ore totali di tirocinio): sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno a 180 ore.
  • Attività di alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso universitario: l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università.

 

Fonti: Circolare INPS n. 109 del 10/07/2017

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