Il 15 giugno scorso il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto 50/2017, contenente la nuova “disciplina delle prestazioni occasionali”, legge approvata ma la cui applicazione dipenderà dai tempi per il rilascio da parte dell’Inps del nuovo sistema telematico.

La nuova disciplina viene letteralmente sdoppiata, prevedendo diversi requisiti e diversi limiti per il committente persona fisica rispetto al committente azienda.

Committenti persone fisiche

Il pagamento delle prestazioni avverrà tramite il “libretto famiglia”, cioè un libretto telematico – gestito online dall’Inps – contenente buoni del valore di 10 euro che retribuiranno non più di un’ora di lavoro.

Utilizzabile da persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, potrà compensare attività di piccoli lavori domestici, lezioni private, assistenza domiciliare a bambini e anziani, ammalati o disabili.

Il libretto famiglia servirà anche per il bonus baby sitter o asilo nido previsto in alternativa al congedo parentale.

Il compenso netto per il lavoratore sarà di 10 euro netti, mentre il costo per il committente sarà di 12 euro. La nuova normativa non consente di pagare la prestazione con importi diversi da multipli da 10 euro: un’ora dovrebbe essere pagata 10 o 20 euro o altri multipli di 10.

Committenti imprese

Il datore di lavoro utilizzerà il contratto di prestazione occasionale – sempre gestito online dall’Inps – con cui potrà pagare le prestazioni a fronte di un compenso orario di almeno 9 euro ed un costo per il committente di 12,37 euro.

Ad utilizzare questa nuova tipologia di contratto potranno essere solo le aziende con meno di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Sono escluse le aziende del settore edilizio e minerario, ed in generale quelle che eseguono appalti di opere e servizi.

Viene stabilito un tetto massimo per le prestazioni per 5.000 euro l’anno e massimo 280 ore di collaborazione annua. Le prestazioni occasionali non potranno durare meno di 4 ore e il committente non potrà richiederle ad una persona che con quella stessa azienda ha interrotto da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa.

 

Fonti: Il Sole 24 Ore, Repubblica, Il Fatto Quotidiano

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